Titolo II

Art. 30

In vigore dal 1 lug 1952
La Facoltà di magistero conferisce: la laurea in materie letterarie; la laurea in pedagogia; la laurea in lingue e letterature straniere; il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo