Titolo II
Art. 26
In vigore dal 1 lug 1952
Coloro che, avendo conseguita una delle lauree conferite dalla Facoltà di lettere e filosofia, aspirino all'altra, sono iscritti al quarto anno di corso.
Coloro i quali siano forniti di altre lauree e aspirino alla laurea in lettere o in filosofia possono, su parere del Consiglio della Facoltà, essere iscritti al secondo o al terzo anno di corso a seconda della Facoltà di provenienza e degli esami superati.
In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-26