Titolo II

Art. 24

In vigore dal 1 lug 1952
L'insegnamento di storia dell'arte medioevale e moderna di cui all' può essere sdoppiato nei due insegnamenti di storia dell'arte medioevale e di storia dell'arte moderna. Gli insegnamenti di storia greca e di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) di cui agli possono essere riuniti in un'unica cattedra e così gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna di cui agli stessi articoli: in tal caso i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente e deve essere indicato ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-24

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