Titolo II
Art. 29
In vigore dal 1 lug 1952
I direttori degli Istituti possono rilasciare alla segreteria dichiarazioni riguardanti gli studi compiuti e qualunque attività svolta dagli studenti. In base a tali dichiarazioni la segreteria rilascia i relativi certificati.
I direttori possono anche rilasciare certificati, che vengono legalizzati dal rettore, degli studi compiuti, dei lavori fatti e dei risultati ottenuti da privati nei loro Istituti.
Facoltà di magistero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-29