Titolo II

Art. 29

In vigore dal 1 lug 1952
I direttori degli Istituti possono rilasciare alla segreteria dichiarazioni riguardanti gli studi compiuti e qualunque attività svolta dagli studenti. In base a tali dichiarazioni la segreteria rilascia i relativi certificati. I direttori possono anche rilasciare certificati, che vengono legalizzati dal rettore, degli studi compiuti, dei lavori fatti e dei risultati ottenuti da privati nei loro Istituti. Facoltà di magistero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-29

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Art. 29 Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo