Art. 30
Titolo II

Art. 30

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In vigore dal 1 lug 1952
La Facoltà di magistero conferisce: la laurea in materie letterarie; la laurea in pedagogia; la laurea in lingue e letterature straniere; il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-30