Art. 5

In vigore dal 11 dic 1951
Alla data del 1 gennaio 1952 la gestione del fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani con il regio decreto legislativo 1 giugno 1946, n. 606, e con i decreti legislativi 19 luglio 1946, n. 200 e 5 ottobre 1946, n. 527, passa alla Sezione assistenza sociale dell'Ente Zolfi italiani. Soddisfatti gli aventi diritto, lo eventuale residuo attivo del fondo è devoluto alla Sezione predetta per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali. Il rendiconto del fondo stesso deve essere sottoposto all'approvazione dei Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-18;1306#art-5

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