Art. 2
In vigore dal 11 dic 1951
Entro il 30 aprile 1952 l'Ente Zolfi italiani deve presentare per l'approvazione ai Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro il bilancio finale di liquidazione accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dell'Ente Zolfi Siciliani.
L'eventuale residuo attivo della liquidazione suddetta è devoluto alla Sezione assistenza sociale dell'Ente Zolfi italiani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-18;1306#art-2