Art. 2

In vigore dal 11 dic 1951
Entro il 30 aprile 1952 l'Ente Zolfi italiani deve presentare per l'approvazione ai Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro il bilancio finale di liquidazione accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dell'Ente Zolfi Siciliani. L'eventuale residuo attivo della liquidazione suddetta è devoluto alla Sezione assistenza sociale dell'Ente Zolfi italiani.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-18;1306#art-2

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Art. 2 Norme per l'esecuzione del decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 253, concernente lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente Zolfi Siciliani. — Testo vigente | Portale Normativo