Art. 3
In vigore dal 11 dic 1951
I creditori, che sino al 31 dicembre 1951 non hanno fatto valere il loro credito, debbono chiederne il pagamento alla Sezione predetta, entro un anno dalla approvazione del bilancio finale in proporzione e nei limiti di ciò che la Sezione stessa ha ricevuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-18;1306#art-3