Art. 1

In vigore dal 11 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale fu istituito l'Ente Zolfi italiani; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 ottobre 1944, n. 322, con cui fu istituito l'Ente Zolfi Siciliani; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 marzo 1947, n. 253, con il quale fu messo in liquidazione l'Ente Zolfi Siciliani; Visto il regio decreto legislativo 1 giugno 1946, n. 606, con cui fu assegnato all'Ente Zolfi Siciliani un fondo straordinario; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 200, con cui fu aumentato il fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 527, con cui il fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani fu ulteriormente aumentato; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, con cui vengono fissate norme circa le importazioni e le esportazioni; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 586, con cui si regolano i pagamenti in dipendenza delle importazioni da e verso i Paesi alleati; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Le operazioni di liquidazione della gestione commerciale dell'Ente Zolfi Siciliani, affidate, ai sensi dell' del decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 253, all'Ente Zolfi italiani, cessano alla data del 31 dicembre 1951.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-18;1306#art-1

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