Art. 4

In vigore dal 15 mar 1959
L'elenco dei terreni, compresi nel piano di espropriazione di cui all', con l'indicazione dell'indennità offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo, dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 43, foglio n. 51. - CARLOMAGNO

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 9 marzo 1959, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1959, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 863 del 12 agosto 1951, in relazione all'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nello scorporo ha compreso terreni che non appartenevano a Roberto Barracco."

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;863#art-4

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