Art. 1
In vigore dal 15 mar 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della costituzione della Repubblica;
Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtù della delegazione concessa con l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230;
Udito il parere, in data 5 giugno 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), della superficie di Ha. 79.83.90, nei confronti di Barracco Roberto fu Luigi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), dello superficie di Ha. 79.83.90, nei confronti di Barracco Roberto fu Luigi.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 9 marzo 1959, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1959, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 863 del 12 agosto 1951, in relazione all'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nello scorporo ha compreso terreni che non appartenevano a Roberto Barracco."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;863#art-1