Art. 2
In vigore dal 15 mar 1959
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 44.07.20, a sud, con la proprietà Barracco Alfonso fu Enrico e la strada vicinale Sant'Anna; ad est, con la proprietà di Barracco Alfonso fu Enrico; ad ovest, con la provinciale dalla stazione ad Isola Capo Rizzuto; a nord, con i limiti intercomunali di Cutro e con la proprietà di Barracco Roberto fu Luigi;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 0.47.60, a sud-est, con la proprietà di Barracco Alfonso fu Enrico; ad ovest, con la provinciale dalla stazione ad Isola Capo Rizzuto; a nord con la strada vicinale Sant'Anna;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 35.29.10, ad est, con la provinciale dalla stazione ad Isola Capo Rizzuto; a sud, con la proprietà di Barracco Alfonso fu Enrico; a nord-ovest, con la provinciale Sant'Anna.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 9 marzo 1959, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1959, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 863 del 12 agosto 1951, in relazione all'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nello scorporo ha compreso terreni che non appartenevano a Roberto Barracco."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;863#art-2