Art. 3
In vigore dal 15 mar 1959
I terreni di cui sopra sono trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 9 marzo 1959, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1959, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 863 del 12 agosto 1951, in relazione all'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nello scorporo ha compreso terreni che non appartenevano a Roberto Barracco."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;863#art-3