Art. 2
In vigore dal 11 set 1951
La lettera c) del n. 3 della tabella di cui all'articolo precedente è così modificata:
"Idoneità o abilitazioni parziali per esami, lauree o diplomi parzialmente abilitanti, rispetto agli insegnamenti cui si riferisce il concorso... da 6 a 30".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;672#art-2