Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 set 1951
La lettera c) del n. 3 della tabella di cui all'articolo precedente è così modificata: "Idoneità o abilitazioni parziali per esami, lauree o diplomi parzialmente abilitanti, rispetto agli insegnamenti cui si riferisce il concorso... da 6 a 30".
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;672#art-2