Art. 3
In vigore dal 11 set 1951
Il termine "idoneità" usato nel presente decreto e nella citata tabella A va inteso come "risultato conseguito in un concorso a cattedre per titoli ed esami con votazione pari o superiore a settanta su cento".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1951
Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 51. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;672#art-3