Art. 3

In vigore dal 11 set 1951
Il termine "idoneità" usato nel presente decreto e nella citata tabella A va inteso come "risultato conseguito in un concorso a cattedre per titoli ed esami con votazione pari o superiore a settanta su cento". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1951 Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 51. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;672#art-3

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