Art. 1
In vigore dal 11 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Il secondo comma del n. 1 della tabella A, relativa alla valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli speciali transitori dei professori delle scuole secondarie, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, è sostituito dal seguente:
"All'abilitazione conseguita per esami e alla laurea o diploma abilitante, i cui punteggi debbono essere riportati a 100, vengono attribuiti 50 punti, più un coefficiente di 2 punti in ragione di ogni voto oltre i 60".
È soppresso il quarto comma del n. 1 della tabella A.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;672#art-1