Art. 7
In vigore dal 7 set 1951
Le istituzioni, statizzazioni, trasformazioni e soppressioni previste nei precedenti hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951
EINAUDI
GONELLA - PELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1951
Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 44. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;656#art-7