Art. 1
In vigore dal 7 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059;
Veduti i regi decreti 29 gennaio 1925 e 18 febbraio 1926, riguardanti il pareggiamento dell'Istituto tecnico commerciale di Voghera;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica già in atto, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1947;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Art: 1.
Sono istituiti:
a) un istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Caltagirone, Lipari, Salò;
b) un istituto tecnico industriale in Verona;
c) una scuola tecnica commerciale in Chieri;
d) una scuola tecnica industriale per meccanici in Agnone.
Nelle tabelle B (prospetti 1 e 3), D (prospetti 1 e 4) annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli istituti e delle scuole suddette, i corsi completi, le specializzazioni ed i posti di ruolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;656#art-1