Art. 5

In vigore dal 7 set 1951
Sono soppressi: a) la Scuola tecnica agraria di Caluso, riordinata col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1968; b) la Scuola tecnica commerciale governativa di San Gimignano, istituita col regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1973; c) la Scuola tecnica industriale governativa di Covidale del Friuli, riordinata col regio decreto 17 maggio 1937, n. 1052; d) la Scuola tecnica industriale annessa all'Istituto tecnico industriale governativo di Monza, istituita con decreto Presidenziale 6 novembre 1948, n. 1684; e) l'indirizzo specializzato per "costruttori aeronautici" presso l'Istituto tecnico industriale governativo di Fermo; sono di conseguenza soppressi i posti istituiti, per detto indirizzo specializzato, col decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 926; f) l'indirizzo specializzato per "costruttori aeronautici" presso l'Istituto tecnico industriale governativo di Reggio Emilia; sono di conseguenza soppressi i posti istituiti, per detto indirizzo specializzato, col decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;656#art-5

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