Art. 6

In vigore dal 7 set 1951
Alle istituzioni e statizzazioni di cui ai precedenti (lettere a), b), d), e), f), g), h), i), e alle trasformazioni di cui all', si applicano le norme stabilite dagli del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038. Il contributo a carico dello Stato per le scuole di cui ai precedenti (lettere a), b), d), e), f), g), h), i), e 4 sono stabiliti nella misura indicata nella tabella F, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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