Art. 6
In vigore dal 7 set 1951
Alle istituzioni e statizzazioni di cui ai precedenti (lettere a), b), d), e), f), g), h), i), e alle trasformazioni di cui all', si applicano le norme stabilite dagli del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038.
Il contributo a carico dello Stato per le scuole di cui ai precedenti (lettere a), b), d), e), f), g), h), i), e 4 sono stabiliti nella misura indicata nella tabella F, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;656#art-6