Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane
Art. 5
In vigore dal 29 apr 1951
Il Fondo di previdenza è amministrato dal un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:
Presidente:
il direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette.
Membri:
l'ispettore generale amministrativo, addetto alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette che sostituisce il direttore generale, vice presidente;
il capo del Personale delle dogane e, in mancanza, il funzionario che lo sostituisce;
un rappresentante del Sindacato nazionale dipendenti dogane, designato dal Consiglio nazionale del Sindacato stesso;
quattro rappresentanti del personale di ruolo delle dogane, e cioè un impiegato di gruppo A, uno di gruppo B, uno di gruppo C e un commesso, residenti a Roma, eletti per referendum fra tutto il personale di ruolo e del ruoli transitori delle dogane.
Con decreti del Ministro per le finanze sono stabilite le modalità del referendum per le elezioni dei rappresentanti del personale e il modo di designazione del rappresentante sindacale, in caso di pluralità di associazioni sindacali del personale.
I quattro membri del Consiglio di amministrazione, appartenenti al ruolo provinciale delle dogane, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e imposte indirette di grado non superiore al 7° e non inferiore al 9°.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-25;224#art-rae-5