Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane

Art. 3

In vigore dal 29 apr 1951
Col Fondo di previdenza si provvede: a) a corrispondere una indennità agli inscritti al Fondo nel momento in cui cessino definitivamente dal servizio per collocamento a riposo, passaggio ad altro impiego dello Stato o per qualsivoglia altra causa che non sia condanna penale passata in giudicato, o ai superstiti degli inscritti morti prima di abbandonare definitivamente il servizio. Tale indennità è stabilita nella misura indicata nell' del presente regolamento. Nei casi di cessazione dal servizio per condanna penale è in facoltà del Consiglio di amministrazione del Fondo di consentire che l'indennità o parte di essa sia concessa alla famiglia, limitatamente alla moglie o ai figli; b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-25;224#art-rae-3

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