Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane
Art. 4
In vigore dal 29 apr 1951
Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento, le entrate annuali del Fondo sono ripartite come segue:
a) il 90% di esse è destinato ad alimentare il Fondo per il pagamento delle indennità, di cui alla lettera a) dell'articolo precedente;
b) l'8% è destinato ad essere erogato per gli scopi di cui alla lettera b) dell'articolo stesso;
c) il 2% è destinato a sostenere le spese di amministrazione del Fondo e quelle inerenti al funzionamento della segreteria ed al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle spese.
Gli eventuali superi vanno in aumento della quota di cui alla lettera a).
Qualora il limite fissato per le erogazioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente non sia stato raggiunto, la differenza potrà essere impiegata per gli stessi scopi negli esercizi successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-25;224#art-rae-4