Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane
Art. 9
In vigore dal 29 apr 1951
La revisione della contabilità del Fondo è demandata ad un Collegio sindacale nominato dal Ministro per le finanze e composto di un direttore capo di divisione di ragioneria del Ministero delle finanze che lo presiede e di due impiegati del ruolo provinciale delle dogane eletti con le modalità indicate nell'.
I sindaci elettivi durano in carica per lo stesso periodo dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.
I sindaci sono tenuti a presentare, alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del Fondo.
Il presidente del Collegio sindacale, ovvero uno dei componenti del Collegio stesso, deve intervenire, senza voto deliberativo, nella seduta del Consiglio di amministrazione, nella quale, a norma dell', è esaminato il rendiconto consuntivo del Fondo,
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-25;224#art-rae-9