Art. 4

In vigore dal 22 feb 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 135. - CARLOMAGNO
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