Art. 2

In vigore dal 22 feb 1951
La Regione partecipa, in misura proporzionale alla quota di riparto ad essa spettante, all'onere per la restituzione a titolo di indebito delle entrate erariali di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-28;1206#art-2

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