Art. 1

In vigore dal 22 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta; Visto l'art. 18 della legge 10 agosto 1950, n. 602, che approva lo stato di previsione della entrata e lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercito finanziario 1950-51; Udito il Consiglio della Valle d'Aosta; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta: . Alla Regione della Valle d'Aosta per l'anno 1950 è attribuita, ai sensi dell'art. 12, primo comma, dello Statuto, oltre ai nove decimi del canone annuale per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico di cui allo stesso art. 12, ultimo comma, la quota del 60 per cento dei seguenti tributi erariali da calcolare sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti durante il detto anno presso la Sezione di tesoreria provinciale di Aosta: imposta sui terreni, sui fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile e complementare sul reddito; imposte sulle successioni e donazioni, manomorta, registro, imposta generale sull'entrata, bollo, imposta di surrogazione del registro e del bollo, imposte ipotecarie e tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento; imposta sulla fabbricazione dei filati, imposte sul gas e la energia elettrica. È altresì attribuita alla Regione l'aliquota del 60 per cento dei proventi del monopolio sui tabacchi, sul sale e sulle cartine, riscossi nell'ambito regionale, limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-28;1206#art-1

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