Art. 3

In vigore dal 22 feb 1951
L'onere di cui al presente decreto viene fronteggiato con parte dello stanziamento inscritto al cap. 460 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-28;1206#art-3

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