Art. 6
In vigore dal 10 dic 1950
Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte a due concorsi per lo stesso grado e gruppo senza conseguirvi la idoneità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Caprarola, addì 24 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 50. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-24;898#art-6