Art. 2

In vigore dal 10 dic 1950
La Commissione per gli esami di concorso di cui all' è composta: di un consigliere di Stato o consigliere della Corte dei conti, presidente; di un referendario della Corte dei conti, designato dalla Presidenza della Corte medesima; di un viceprefetto in servizio al Ministero; di un ispettore superiore di ragioneria del ruolo di gruppo A in servizio al Ministero; di un professore di università ordinario o libero docente di ragioneria. Un impiegato di gruppo A di grado non inferiore al 9°, addetto al Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-24;898#art-2

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