Art. 5
In vigore dal 10 dic 1950
La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si siano resi o si renderanno vacanti successivamente al bando di concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-24;898#art-5