Art. 3

In vigore dal 10 dic 1950
Ogni commissario dispone di dieci punti. Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata, se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-24;898#art-3

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