Art. 5
In vigore dal 28 dic 1949
La Commissione fissa preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli e formula il proprio giudizio in base alla, somma dei voti attribuiti ad ogni concorrente per ciascuno dei titoli valutati.
Per la conversazione di cultura generale ogni commissario dispone di 10 punti. La prova non s'intende superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi. La votazione finale è data dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli e dal punto ottenuto nella conversazione di cultura, generale, se superata. La graduatoria dei concorrenti è formata, secondo l'ordine dei punti riportati, nella votazione finale applicando, in caso di parità, i benefici di legge.
I vincitori del concorso saranno destinati esclusivamente a servizi tecnici.
I concorrenti dichiarati eccedenti il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli da conferirsi successivamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;938#art-5