Art. 2
In vigore dal 28 dic 1949
L'ammissione al concorso citato al precedente degli aspiranti appartenenti ai soppressi ruoli di seconda categoria: tecnico e meccanico, non muniti di alcuno dei titoli di studio, indicati all', primo comma, del regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, i quali abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, una anzianità di servizio nei ruoli suddetti non inferiore a cinque anni e siano giudicati meritevoli, è disposta con deliberazione del Ministro per le, finanze, previo parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;938#art-2