Art. 10
In vigore dal 28 dic 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella, Gazzetta, Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato atta Corte dei conti addì 23 dicembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 143. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;938#art-10