Art. 9
In vigore dal 28 dic 1949
La Commissione in base ai titoli che i candidati no dei candidati stessi una votazione espressa in centesimi. La idoneità è riconosciuta a quei concorrenti che riportino una votazione complessiva non inferiore a sessanta centesimi, in base ai criteri che saranno preliminarmente fissati dalla Commissione, per la valutazione dei titoli posseduti.
La, graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata, secondo l'ordine della votazione riportata, dai candidati, applicando, in caso di parità, i benefici di legge.
I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a, concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si renderanno successivamente vacanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;938#art-9