Capo VII
Art. 31
In vigore dal 27 mag 1949
Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle deputazioni provinciali forniscono le notizie e i chiarimenti relativi alle attività degli organi regionali e provinciali, nonché copia delle deliberazioni adottate, che siano, richiesti dal Rappresentante del Governo.
Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato devono trasmettere periodicamente al Rappresentante del Governo un elenco delle deliberazioni adottate, salve le disposizioni contenute nei provvedimenti con cui le funzioni sono delegate.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-31