Capo VII
Art. 28
In vigore dal 27 mag 1949
Al Rappresentante del Governo spetta il trattamento economico del grado 3°, 'alloggio di servizio, nonché un'indennità di carica e una indennità di rappresentanza, la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.
La spesa per gli assegni spettanti al Rappresentante del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio è a carico del bilancio dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-28