Capo VII

Art. 29

In vigore dal 27 mag 1949
Per il funzionamento del proprio ufficio il Rappresentante del Governo si avvale di personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o di enti locali. La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro. Con decreto del Ministro competente possono essere temporaneamente distaccati presso l'ufficio del Rappresentante del Governo uno o più funzionari dipendenti dalle amministrazioni centrali, incaricati di collaborare con esso nello svolgimento di speciali compiti.
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