Capo VII

Art. 30

In vigore dal 27 mag 1949
Ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro competente può essere delegato al Rappresentante del Governo l'esercizio di determinate attribuzioni delle amministrazioni centrali che non siano state delegate alla Regione, escluso tutto quanto attiene all'Amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato, nonché alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio. Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti e ogni altro provvedimento concernenti lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico.
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