Art. 6
In vigore dal 2 lug 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 122. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-07;337#art-6