Art. 3
In vigore dal 2 lug 1949
I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere al Deposito cavalli stalloni, competente per circoscrizione, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione, la relativa attestazione, da rilasciarsi dall'autorità veterinaria competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-07;337#art-3