Art. 3

In vigore dal 2 lug 1949
I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere al Deposito cavalli stalloni, competente per circoscrizione, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione, la relativa attestazione, da rilasciarsi dall'autorità veterinaria competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-07;337#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo