Art. 1
In vigore dal 2 lug 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Visto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550;
Visto l'art. 10 della legge 27 maggio 1940, n. 627;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere delle Commissioni circoscrizionali dei Depositi cavalli stalloni di Crema, Ferrara e Reggio Emilia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
vista la, deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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È fatto obbligo nelle circoscrizioni dei Depositi cavalli stalloni di Crema, Ferrara e Reggio Emilia di procedere alla castrazione dei cavalli ed asini stalloni non approvati per la monta.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-07;337#art-1