Art. 2
In vigore dal 2 lug 1949
La castrazione dei cavalli e degli asini stalloni non approvati deve essere effettuata, a cura dei proprietari, entro un mese dalla, comunicazione della mancata approvazione da parte della apposita Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-07;337#art-2