Art. 2

In vigore dal 12 gen 1956
Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere eseguite fino al 31 dicembre 1952.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 dicembre 1952, n. 2392 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1955 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213."
  • Il D.P.R. 11 dicembre 1952, n. 2392 come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1955, n. 1345 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 2392, entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-21;213#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Rilevazione dei dati statistici riguardanti la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati. — Testo vigente | Portale Normativo