Art. 3

In vigore dal 18 mag 1949
Per le infrazioni agli obblighi derivanti dal presente decreto si osservano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, modificati dall'art. 7 secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-21;213#art-3

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