Art. 4
In vigore dal 21 set 1948
L'art. 34 del regolamento stesso, è così modificato:
"E istituito un fondo di integrazione a favore degli iscritti, amministrato con le norme dell' del presente regolamento. Ad esso affluiscono:
1) le penalità di cui all' del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908;
2) i proventi relativi al personale dimissionario nel 1° e 2° quinquennio e quelli relativi al personale licenziato per giusta causa (salvo i casi di riduzione di onere di cui all'art. 40);
3) il 5% dei contributi unici ed il 10% dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste;
4) il contributo straordinario integrativo, per tutto il tempo e nella misura in cui sarà fissato;
5) ogni altro provento previsto dal regolamento.
Col fondo di integrazione si provvede alla integrazione delle prestazioni di assicurazione e capitalizzazione, fino alla concorrenza delle indennità di anzianità, che, in ogni caso, saranno corrisposte agli iscritti a norma di legge, dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti aziendali.
Annualmente verrà sottoposto al Comitato la situazione contabile del fondo di integrazione, e, ove la stessa presenti dei margini attivi, il Comitato potrà disporne l'accantonamento per eventuali future passività, o l'assegnazione, in tutto o in parte, a prestazioni assistenziali a favore degli iscritti.
Qualora possa prevedersi che l'aliquota del contributo integrativo sia superiore a quella necessaria per mantenere l'equilibrio del fondo, il Comitato ha facoltà di proporne la riduzione al Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, il quale disporrà in conseguenza a mezzo di suo decreto di concerto con il Ministro per il tesoro.
Nel caso, invece di insufficienza del fondo d'integrazione, il Comitato medesimo proporrà allo stesso Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale la nuova aliquota alla quale riterrà necessario elevare il contributo integrativo, aliquota che sarà fissata a mezzo di decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni interessate".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1948
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 84. - VENTURA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-01;1134#art-4