Art. 1
In vigore dal 21 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, concernente il trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264;
Visto il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che approva il regolamento per il fondo di previdenza, del personale predetto;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, recante modifiche al trattamento di previdenza del personale stesso;
Sentito il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza del personale predetto;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
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All' del regolamento di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, numero 1863, è aggiunto il seguente comma: "Inoltre è dovuto dall'appaltatore un contributo straordinario integrativo del 2,30%, la cui misura potrà essere variata nel tempo con le norme di cui al successivo art. 34".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-01;1134#art-1