Art. 3
In vigore dal 21 set 1948
All'art. 27 del regolamento predetto è aggiunto il seguente comma: "Nel caso che il datore di lavoro debba riconoscere al lavoratore periodi di anzianità anteriori all'8 luglio 1938, superiori a quelli denunciati a suo tempo, la retribuzione da prendere a base per riscatto è quella corrisposta al dipendente al momento del riconoscimento.
L'onere relativo al contributo unico, ove venga richiesta la rateizzazione in 80 trimestralità, secondo le norme di cui all'art. 29, è a carico, per le rate scadute, del datore di lavoro che procede al predetto riconoscimento".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-01;1134#art-3